Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Partecipazione al capitale
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Partecipazioni al capitale
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Partecipazione al capitale delle banche
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Partecipazione al capitale di banche e di società finanziarie capogruppo
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azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2; c) capitale sociale versato non
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Comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale di banche, di società appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari finanziari
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1. In materia di partecipazioni al capitale delle società finanziarie capogruppo si applicano le disposizioni del titolo II, capo III.
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2. Le pene previste dal comma 1 si applicano anche per le medesime violazioni in materia di partecipazioni al capitale delle società finanziarie
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2. Nei confronti delle altre società appartenenti al gruppo bancario e dei partecipanti al loro capitale sono attribuiti alla Banca d'Italia i poteri
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2. La Banca d'Italia può altresì richiedere agli amministratori delle società e degli enti che partecipano al capitale delle banche l'indicazione
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, contrattualmente stabilito, correlato al capitale restituito anticipatamente.
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1. Ai fini del presente capo si considerano anche le partecipazioni al capitale delle banche acquisite o comunque possedute per il tramite di società
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, n. 400, i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche.
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società cooperativa per azioni a responsabilità limitata; b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia
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agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari.
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1. Chiunque partecipa al capitale di una banca in misura superiore alla percentuale stabilita dalla Banca d'Italia, ne dà comunicazione alla medesima
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2. La Banca d'Italia, inoltre, autorizza preventivamente le variazioni della partecipazione quando comportano partecipazioni al capitale della banca
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1. La Banca d'Italia può richiedere alle banche e alle società e agli enti di qualsiasi natura che partecipano al loro capitale l'indicazione
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2. I soci delle banche popolari che alla data del 20 marzo 1992 partecipavano al capitale sociale in misura compresa tra il limite previsto dal comma
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al 5 per cento del capitale di una banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto o che, comunque, comporta il controllo della banca stessa.
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2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del
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2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del
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2. Nessuno può detenere azioni in misura eccedente lo 0,50 per cento del capitale sociale. La banca, appena rileva il superamento di tale limite
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, tenuto conto delle azioni o quote già possedute, una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale della banca rappresentato da azioni o quote
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1. Chiunque, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, partecipa al capitale di un intermediario
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del capitale di una banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto o, comunque, il controllo della banca stessa.
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nell'adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci di banche, i soci che rappresentano il ventesimo del capitale sociale, ovvero il
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3. Le azioni o quote possedute da un soggetto indicato nel comma 6 dell'art. 19 che eccedono il 15 per cento del capitale della banca rappresentato
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rilevante al capitale, i limiti indicati dalla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR. Tali limiti sono determinati con esclusivo